LE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER LE DONAZIONI DI BENI IMMOBILI O DI QUOTE SOCIETARIE

Avviene spesso che, nell’ambito di operazioni di compravendita o locazione di beni immobili provenienti da una donazione, i soggetti coinvolti siano allarmati o in difficoltà a causa del reale rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile da parte di un legittimario relativamente all’immobile donato. Anche le quote/azioni di Società possono essere oggetto di donazione, anzi costituiscono una delle modalità più frequenti attraverso cui gli imprenditori realizzano il passaggio generazionale delle imprese a favore dei famigliari.

COME FUNZIONA LA DONAZIONE? La legge italiana tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari ( LEGITTIMARI) di impugnare le donazioni.

L’articolo 563 c.c. prevede, che i legittimari, che hanno per legge una quota di eredità, abbiano il diritto di rientrare in possesso di una proprietà che nel passato è stata oggetto di donazione o in alternativa richiederne il controvalore monetario.

Per esempio quando acquistiamo un immobile di provenienza donativa quindi, dobbiamo essere a conoscenza che i legittimari, qualora ce ne fossero, nei dieci anni successivi al decesso del donante, potrebbero esercitare un’azione detta di riduzione facendo valere i propri diritti ereditari.

Ma cosa succede se i legittimari non riescono a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso l’azione di riduzione? Essi possono esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione.  In questo caso il terzo acquirente avrà la possibilità di pagare il controvalore monetario del bene, oppure di restituirlo.

COME CI SI TUTELA? Il comparto assicurativo mette in campo un prodotto specifico che assicura le perdite derivanti da un’azione di restituzione da parte di un legittimario.

Grazie a questa polizza viene protetto il valore reale del bene garantendo la sua commerciabilità nel tempo; vendere, comprare, affittare o finanziare l’acquisto di una proprietà immobiliare di provenienza donativa diventa quindi possibile in totale serenità.

Tale contratto può riguardare non solo i beni immobili di provenienza donativa, ma anche quote/azioni di Società provenienti da donazione, anch’esse oggetto di potenziali azioni di restituzione.

COME SI STIPULA? Attraverso la compilazione di un semplice questionario la nostra Area Tecnica può emettere in tempi brevi la copertura richiesta.

QUANTO COSTA? Il premio si calcola in funzione della somma che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale dell’immobile o delle quote societarie e si paga un premio una tantum alla stipula del contratto e include la rivalutazione automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell’inflazione. La polizza sarà operativa sino all’effettiva prescrizione del diritto da parte dei legittimari.

CHI PUÒ ACQUISTARE LA POLIZZA? Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione: dal donante al donatario, dal terzo acquirente all’eventuale finanziatore dell’immobile (Istituto Bancario, Società di Leasing, etc).

QUANDO SI PUÒ ACQUISTARE? Contestualmente all’atto di donazione o successivamente purché entro il periodo di prescrizione del diritto.

NEL CASO DI IMMOBILI:

A COSA SERVE LA POLIZZA? Tutela gli interessi economici nelle operazioni di compravendita di immobili donati proteggendo il valore reale del bene immobile donato e garantendo dal rischio economico conseguente all’azione di restituzione esercitabile da parte di un legittimario, offrendo certezze rispetto alla sua commerciabilità nel tempo nel caso di vendita, acquisto, affittanza o necessità di finanziamento per l’acquisto di una proprietà immobiliare di provenienza donativa.

CHE TIPO DI INDENNIZZO GARANTISCE? Prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza (sia esso l’acquirente di tale bene o l’istituto di credito che ne ha finanziato l’acquisto), qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato, oppure ottenerne il controvalore monetario.

L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile sarà il valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo o la somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi perdano la proprietà assicurata a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione, unitamente alle spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione.

NEL CASO DI QUOTE SOCIETARIE:

A COSA SERVE LA POLIZZA? Tutela gli interessi economici nelle operazioni di compravendita di quote/azioni di Società. Per poter stabilire se il donante ha leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione e se risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il soggetto poteva disporre, ciascun legittimario può agire per ottenere l’intera quota a questi spettante proponendo un’azione di riduzione che, se accolta, impone al donatario un’azione di restituzione di tutto o parte del bene ricevuto in donazione.

CHE TIPO DI INDENNIZZO GARANTISCE? Il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, pari al valore delle quote/azioni alla data del closing, se ai sensi dell’articolo 563 del Codice Civile è tenuto alla restituzione delle quote, oppure il pagamento di una somma di denaro al legittimario leso, non superiore al valore delle quote/azioni alla data del closing, in alternativa alla restituzione.

Inviando una mail a preventivi@broker.nesios.com metteremo a disposizione i Questionari ed i rispettivi Fascicoli Informativi.

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