CLAUSOLA CLAIMS MADE: E’ ANCORA VALIDA?

CLAUSOLA CLAIMS MADE: E’ ANCORA VALIDA?

Nonostante la clausola Claims Made sia stata ultimamente oggetto di recenti ed importanti sentenze mettendone in discussione la validità (in particolare v. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 02/12/2016 n° 24645), la stessa viene ancora ampiamente utilizzata da tutte le compagnie in ambito rc professionale.

Ma vediamo come opera tale clausola e qual’è la sua funzione.

OPERATIVITA’ E RETROATTIVITA’ 

Per comprendere l’operatività delle polizze prestate in regime di “Claims Made” (a richiesta fatta) è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del Terzo danneggiato.

Quando ad un professionista viene avanzata una richiesta di risarcimento da parte di un terzo per un danno causato da un comportamento colposo nello svolgimento del proprio incarico, è sempre possibile individuare almeno tre momenti:

1. Il momento in cui il professionista ha tenuto la condotta professionale colposa (errore, omissione, infrazione di obblighi ecc.);

2. Il momento in cui si è evidenziato il danno conseguente al suddetto comportamento colposo;

3. Il momento in cui il terzo danneggiato ha presentato la richiesta di risarcimento per il danno di cui al punto precedente.

Nelle polizze “Claims Made” si conviene che il fatto rilevante ai fini dell’art. 1917 c.c. sia il momento della richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, il comportamento colposo del professionista generativo della responsabilità. 

Pertanto affinché la copertura sia efficace, la richiesta di risarcimento che pervenga durante il periodo di validità della polizza deve riguardare una condotta colposa posta in essere dall’assicurato nel periodo di assicurazione stesso o nel periodo di retroattività.

La clausola Claims Made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel caso in cui sia prevista la c.d. “garanzia postuma”).

Se la polizza prevede anche la cosiddetta RETROATTIVITA’, la condotta lesiva o il danno stesso saranno indennizzabili, sempre che l’Assicurato non ne sia a conoscenza al momento della stipula della polizza, anche se si siano già verificati al momento dell’inizio della copertura ma sempre nei limiti temporali della retroattività concessa dal contratto.

In conclusione, pur essendoci una linea giuridica abbastanza univoca nel non ritenere valida la Claims Made, al momento le Compagnie di assicurazione in blocco la stanno utilizzando in tutti i contratti di RC Professionale; ovviamente qualora il Cliente dovesse sentirsi pregiudicato da tale clausola nell’ambito della liquidazione di un sinistro, l’unico modo di contestarla sarà adendo a vie legali, ma senza avere garanzia certa in merito all’esito di un eventuale giudizio.

//]]>