CLAUSOLA CLAIMS MADE….TO BE CONTINUED

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza del 24 settembre 2018 n. 22437 sulla ben nota questione dei limiti di operatività delle clausole c.d. Claims Made.

Secondo la Corte le Clausole Claims Made delimitano l’oggetto del contratto e non costituiscono una limitazione della responsabilità e pertanto ne consegue la natura non vessatoria delle suddette clausole.

La clausola Claims made ha la finalità di individuare quali siano i sinistri indennizzabili circoscrivendo l’oggetto del contratto senza limitare la portata della responsabilità.

La Terza Sezione nel dirimere la questione sulla meritevolezza della Clausola Claims Made sottolinea che quest’ultima non può essere dichiarata immeritevole e quindi vessatoria/nulla se nella fase precontrattuale non vi è stato uno squilibrio tra le parti che hanno stipulato il contratto.

Vengono quindi ribaditi gli obblighi informativi da parte dell’impresa assicuratrice e degli intermediari al fine di garantire una tutela effettiva del contraente.

Viene posto inoltre un distinguo in merito alle clausole Claims Made offerte dalla prassi commerciale che sono assumibili in due grandi categorie:

a) Clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di efficacia del contratto.

b) Clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

Per la clausola pura, la Cassazione afferma che:
“… la prospettazione dell’immeritevolezza è, in via di principio, infondata … non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattività, svalutano del tutto la rilevanza dell’epoca di commissione del fatto illecito” dal momento che non solo restringono ma anche allargano il paradigma del rischio assicurato.

La clausola impura, per contro, espone al rischio che la copertura operi nella “…sola ipotesi che, durante il tempo dell’assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento”.

In quest’ambito, dunque, secondo la S.C., è necessario che sia valutata – caso per caso – la meritevolezza (e quindi legittimità) della clausola “…per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto”

Siamo dunque in presenza di un’importante presa di posizione della Suprema Corte che sancisce l’avvenuta tipizzazione del modello assicurativo della Claims Made come deroga consentita all’art. 1917 c. 1 c.c. e conseguente superamento del giudizio di meritevolezza della stessa.

La Corte nel pronunciarsi si esprime chiaramente sull’attenzione da porre sull’adeguatezza del contratto proposto sia per ciò che attiene agli obblighi informativi nei confronti del contraente sia sulla strutturazione del prodotto assicurativo che non deve prevedere un eccessivo squilibrio tra prestazione attesa ed il relativo premio di polizza.

In quest’ottica non possiamo che sottolineare che Nesios si è sempre preoccupata di informare opportunamente i clienti, oltre che proporre ai clienti contratti con clausole Claims Made pure, dunque con retroattività illimitata o almeno decennale.
Ciò non toglie che le proposte devono essere tarate sull’effettiva realtà del cliente.

A cosa serve una retroattività illimitata se l’attività del cliente è appena iniziata?
In questo caso sarebbe inutile far gravare sul cliente i costi di una retroattività illimitata che le Compagnie naturalmente fanno pagare.

Sarà finita qui??…to be continued.

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