La clausola “continuous cover” nelle polizze di responsabilità civile professionale

La clausola “continuous cover” nelle polizze di responsabilità civile professionale

Questa particolare clausola viene spesso richiamata nelle polizze emesse dai Lloyd’s di Londra in cui non è previsto il tacito rinnovo. In questo caso ogni rinnovo  annuale è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo contratto distinto ed autonomo dal precedente, anche se stipulato con la stessa compagnia, e quindi senza quella continuità di copertura garantita invece in caso di operatività del tacito rinnovo. La clausola continuous cover (= copertura continua) ripristina questa continuità nelle polizze prive del tacito rinnovo a condizione che l’Assicurato sia stato coperto con polizze della stessa compagnia, nello specifico dei Lloyd’s a volte viene richiesto che sia emessa anche con lo stesso Coverholder, dalla data di effettiva conoscenza della circostanza fino alla data di apertura del sinistro ad essa conseguente, senza che si siano verificati periodi di scopertura (anche di pochi giorni tra la scadenza di una polizza e l’attivazione di quella successiva) e senza che l’Assicurato abbia stipulato, nel frattempo, polizze con altre compagnie.

L’importanza della continuità è dovuta soprattutto al fatto che, alla stipula della polizza, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti o circostanze di cui sia a conoscenza e che possano originare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che questo obbligo ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, secondo cui le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Inoltre tutte le polizze escludono espressamente dalla copertura le richieste di risarcimento che derivino da circostanze (con le caratteristiche sopra evidenziate) già note all’assicurato al momento della decorrenza della polizza.
La clausola continuous cover ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato alla stipula di ogni nuovo contratto annuale.
Ovviamente l’operatività della continuous cover è strettamente subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e sono proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, che è opportuno valutare attentamente prima di sottoscrivere il contratto.

Per esempio qualora emergesse al momento del rinnovo una circostanza non segnalata in fase di stipula, è fondamentale che la mancata dichiarazione non sia dovuta a intenzioni dolose e quindi che l’assicurato fosse in buona fede nel ritenere che quella circostanza non avrebbe generato un sinistro. Di conseguenza, se in corso di gestione del sinistro, dovessero invece emergere documenti a dimostrazione del fatto che l’Assicurato avesse già avuto conoscenza dell’intenzione di terzi di agire per far valere il proprio diritto al risarcimento relativamente a quella circostanza di danno, allora nemmeno la clausola continuous cover servirebbe a garantire la copertura del sinistro.

Segnaliamo infine che alcuni testi di polizza prevedono anche delle clausole continuos cover con l’applicazione ingiustificata di franchigie e/o scoperti o addirittura diciture generiche, ancor più pericolose, con le quali gli Assicuratori si riservano la facoltà di ridurre il risarcimento dovuto, a loro insindacabile giudizio, in proporzione ad eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione dell’Assicurato, prima della decorrenza di polizza, delle circostanze o fatti che abbiano dato adito al sinistro.

//]]>