L’ESERCITO DEI VEICOLI NON ASSICURATI

L’ESERCITO DEI VEICOLI NON ASSICURATI

Il dato è preoccupante: in Italia più di 4 milioni di veicoli non sono assicurati. I numeri sono di difficile rilevazione e le infrazioni rilevate in aumento. Si tratta di autovetture, furgoni e motocicli che circolano quotidianamente sulle nostre strade. E che provocano incidenti.

Spesso sul parabrezza espongono tagliandi di assicurazione falsi. Si tratta di un fenomeno che frutta ai falsari ogni anno milioni di euro, ma soprattutto mette in grave difficoltà i cittadini che dovessero malauguratamente “scontrarsi” con uno di essi.

Cosa succede in caso di incidente con un veicolo non assicurato? In questi casi interviene il Fondo di garanzia vittime della strada (operativo anche in caso di incidente con veicoli non identificati). Si tratta di un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap.

Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. L’elenco delle Compagnie operanti per regione lo trovate QUI 

Ricordiamo che nel caso si tratta di veicolo non assicurato  vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere appunto inviata alla Compagnia assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro. Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per consentire al Fondo di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:

– il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
– la dinamica del sinistro
– i dati del richiedente
– i dati del conducente e del proprietario del veicolo
– i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili
– se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo
– se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo
– la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato
– nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

Bisognerà precisare l’entità dei danni materiali e, nel caso ci fossero anche delle lesioni personali, aggiungere anche tutti i certificati medici.

Una volta ricevuta la denuncia la Compagnia tratterà il caso come se fosse il sinistro di un mezzo suo assicurato. Ovviamente verificherà la documentazione e risponderà al danneggiato entro i termini previsti dalla legge. Dopo avere il liquidato il danno la Compagnia potrà procedere con l’azione di rivalsa e provare a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante.

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato ai massimali di legge vigenti al momento del sinistro. Dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro.

Sul sito della Consap è possibile generare On Line il modulo per la richiesta di risarcimento.

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