RIMBORSO DELL’IVA E FIDEIUSSIONI – COME FUNZIONA E CHI DEVE PRESENTARLE

RIMBORSO DELL’IVA E FIDEIUSSIONI – COME FUNZIONA E CHI DEVE PRESENTARLE

In questo articolo parliamo del rimborso dell’IVA (liquidità che rientra in azienda), di fideiussioni e delle novità introdotte dalla Legge Europea 2017 attuate dalla conversione in Legge del D.L. n. 193/2016.

Come funziona il rimborso e chi deve presentare le fideiussioni? E’ possibile il rimborso del costo della garanzia?

Nei casi di IVA a credito disciplinati dalla legge, in alternativa alle possibilità di compensare o riportare il credito d’imposta all’anno successivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso totale o parziale del credito annuale o infrannuale.

Fino a poco tempo fa, nella maggioranza dei casi, il rimborso anticipato dell’imposta doveva essere preventivamente sostenuto da una garanzia nelle forme stabilite dalle norme di merito.
La modalità prevalente alla quale i contribuenti hanno fatto ricorso era la fideiussione assicurativa di durata triennale, spesso senza successo per la plausibile rigidità delle regole di assunzione di questo tipo di rischio da parte delle compagnie assicurative.

In sintesi, la garanzia era dovuta sostanzialmente a prescindere, al fine di tutelare l’Agenzia delle Entrate da rimborsi d’imposta che solo in seguito si sarebbero potuti rivelare non dovuti.

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione Iva nasce dall’articolo 38-bis, DPR n. 633/1972 che, grazie a recenti disposizioni europee, ultima fra tutte la legge Europea 2017 – art. 7, comma 1, è stato più volte radicalmente modificato negli scorsi anni.

Probabilmente la ragione di tali modifiche è da attribuire anche all’evolversi degli strumenti telematici che, riducendo i volumi e i controlli del cartaceo, hanno reso più semplici e immediate le verifiche delle ragioni dei rimborsi.

Vediamo ora le modifiche più rilevanti:

Il c.d. decreto semplificazioni fiscali, D.L. n. 175/2014, aveva innalzato da 5.164,57 a 15.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

Tale decreto prevedeva in particolare l’obbligatorietà della garanzia oltre i 15.000 euro solo per una stretta cerchia di ipotesi di situazioni di rischio, consentendo a più imprese contribuenti di accedere ai rimborsi con minori costi.

Più di recente il D.L. n. 193/2016 con l’articolo 7 quater/comma 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha previsto dal 1° gennaio 2018 l’innalzamento a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

Con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la validità di tale norma.

La nuova soglia di 30.000 euro è già efficace con la dichiarazione annuale IVA presentata nei termini ordinari entro il 28 febbraio 2017 per il periodo d’imposta relativo al 2016 e potrà avere valenza per tutte le istanze di rimborso del credito IVA trimestrale relative al 2017.

Rimane l’obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio:

  • Per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative.
  • Per chi presenta la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, eventualmente rilasciate dal commercialista o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  • Per chi richiede il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
  • Infine per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal proprio sito internet le modalità di prestazione delle garanzie per ottenere il rimborso anticipato dell’IVA (circolare 32/E del 2014).

La disposizione normativa va nella direzione di agevolare il rimborso IVA riducendo e semplificandone il procedimento, ma solo per i profili più solidi.

Le nuove norme danno dunque la possibilità alle aziende ed ai contribuenti più affidabili di fare domanda di rimborso IVA in maniera più agevole, evidentemente restano penalizzate quelle meno affidabili ivi comprese le start-up e le imprese che hanno cessato l’attività.

Di fatto le garanzie fideiussorie rimangono obbligatorie per i profili di rimborso maggiormente rischiosi. Ma proprio per tale motivo quelli che, in molti casi, difficilmente avranno le caratteristiche finanziarie e patrimoniali per ottenerle, ferme ad ogni modo le possibilità di presentare eventuali coobbligazioni personali.

L’Agenzia delle Entrate peraltro appare molto rigida nella scelta e accettazione delle compagnie fideiubenti.

La nostra area tecnica fideiussioni è dedicata alle valutazioni di questo tipo di rischio ed è in grado di svolgere una valutazione preliminare circa la possibilità di accedere alle garanzie fideiussorie alle aziende e ai commercialisti che dovessero farne richiesta.

 

RIMBORSO DEL COSTO DELLA GARANZIA

 

La Legge Europea 2017 dispone inoltre con l’art. 7, comma 1, che ai contribuenti IVA che richiedono un rimborso IVA prestando la garanzia, l’Erario riconosca una somma forfetaria a titolo di restituzione dei costi della garanzia, stabilita nello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa.

La legge tuttavia non indica i termini e le modalità del rimborso a favore del contribuente; termine che potrebbe probabilmente essere individuato dall’Agenzia delle Entrate con dispositivo amministrativo specifico in sede dei rimborsi IVA.

Il comma 2 del medesimo articolo ne dispone la decorrenza per le richieste di rimborso che saranno presentate nel 2018, in sede di richiesta di rimborso annuale per il 2017 o infrannuale per il primo trimestre del 2018.

Non da meno per il disposto del DL 50/2017 a partire dal primo gennaio 2018, i tempi di attesa sono stati ridotti a 90 gg e sarà possibile ricevere direttamente sul conto corrente i rimborsi Iva.

Lorenzo Pandolfini
Specialist fideiussioni Nesios

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