Droni: obbligo d’assicurazione per l’uso professionale

Droni: obbligo d’assicurazione per l’uso professionale

Ritrovati tecnologici ormai alla portata della maggior parte delle tasche, negli ultimi anni i droni hanno fatto breccia nel cuore degli italiani. Sempre più spesso questi strumenti sono usati per scattare fotografie e girare video di alto impatto in passato praticamente impossibili da ottenere.

In grande crescita anche l’uso professionale di queste apparecchiature, infatti va precisato che se l’uso del drone è professionale rientra nella categoria dei SAPR, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, e viene regolamentato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), se invece l’uso è privato, rientra nel concetto di aeromodello e ha una normativa a parte.

La distinzione più importante tra aeromodelli e SAPR dipende esclusivamente dall’uso che se ne fa: i droni usati esclusivamente per divertimento e sport sono aeromodelli, tutti gli altri sono SAPR. Per gli appassionati è previsto l’obbligo di utilizzare i droni sono in zone specifiche come i campi di volo o in aree dove si abbia la certezza di non arrecare danni ad alcuno, mentre per i professionisti, come fotografi e video maker, gli obblighi sono maggiori.

Gli aeromodelli si distinguono in due categorie, sopra e sotto i 25 kg; se il drone non supera i 25 kg può volare in un luogo scelto dell’aeromodellista dove non c’è il rischio di danneggiare persone e cose. Se supera i 25 kg, può volare solo nei campi volo autorizzati.

I SAPR si dividono in categorie a seconda del peso:
1. “microdroni”al di sotto dei 300 grammi di peso che non superano i 60 km/h di velocità, fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti, le operazioni sono considerate non critiche in tutti gli scenari e non è neanche richiesto l’attestato di pilota anche se, naturalmente, devono essere rispettate le regole di navigazione.
2. Sotto i due chili, solo se riconosciuti inoffensivi da ENAC: per loro tutte le operazioni sono non critiche, in ogni scenario. Si richiede un semplice attestato.
3. Sotto i 25 kg: Richiedono l’attestato di pilota remoto che viene rilasciato “per categorie di APR”, che non è quindi più collegato a un sistema specifico.
4. Sopra i 25 kg e fino a 150 kg: Richiedono la licenza di pilota remoto (più complessa da ottenere che non l’attestato).
5. Sopra i 150 kg: sostanzialmente sono aeroplani e ricadono nelle regole europee.

In particolare, data l’ampia diffusione dei droni per utilizzo professionale, l’ENAC ha pubblicato la seconda versione del Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” che è entrato in vigore dal 15 di settembre e che impone precisi obblighi agli utilizzatori, introducendo importanti novità.

Innanzitutto per pilotare un SAPR è necessario essere maggiorenni e frequentare un corso di formazione presso una scuola approvata dall’ENAC e ottenere la relativa abilitazione che sarà rilasciata solo esibendo idonea certificazione medica e della maggiore età del richiedente.

Poi è indispensabile dotarsi di un’assicurazione di Responsabilità Civile da stipularsi con i massimali minimi come stabiliti nella tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 785/2004, che prevede l’aumento del massimale in relazione alla massa del velivolo.

Per poter procedere alla quotazione del rischio, poiché una particolare rilevanza riguarda la preparazione del pilota, l’assicuratore richiede anche copia dell’attestazione di frequenza con esito positivo al corso di formazione e della dichiarazione di rispondenza al Regolamento ENAC che il cliente è tenuto ad inviare all’Ente, nella quale sono indicati i limiti e le precisazioni relative alle operazioni specializzate commerciali svolte dall’Operatore.

Visto il costo dell’attrezzatura è anche possibile assicurare i danni materiali diretti ai droni stessi, comprese le apparecchiature eventualmente installate (fotocamere, etc.)

Infine il nuovo regolamento amplia i limiti di volo portandoli ad un massimo di 150 metri di altezza e 500 metri di distanza dal pilota a condizione che il velivolo rimanga sempre nel suo campo visivo.

Rimane un limite generale: il divieto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone, divieto che si applica addirittura anche alle operazioni condotte in spazi indoor.

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